Agevolazioni lavorative per genitori, familiari e disabili lavoratori

Aggiornato il: 27/03/2024

Che cos'è

L'articolo 33 della Legge Quadro sull'Handicap (legge 104/1992), prevede che coloro che devono assistere un figlio, un genitore o un parente con handicap grave (riconosciuto cioè disabile grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92) e gli stessi lavoratori disabili in possesso di certificato di handicap grave possano assentarsi dal lavoro per determinati periodi senza la riduzione delle ferie e dello stipendio.

Requisiti

A chi è rivolto

Come già detto la condizione necessaria, anche se non esclusiva, per usufruire di questi permessi è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/92. Gli altri requisiti d'accesso, nonché la tipologia di permesso e la loro durata, variano invece a seconda dell'età del disabile, del grado di parentela e della situazione familiare. 

Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 Corte Costituzionale ha dichiarato anche per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo retribuito di due anni, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.

Con la nota n. 13 del 20 febbraio 2009 il Ministero del Lavoro dichiara che la concessione dei tre giorni di permesso lavorativo ai familiari di un disabile (articolo 33 della Legge 104/1992) sono estesi anche nel caso in cui questo sia ricoverato a tempo pieno e la casa di riposo ospitante non garantisca l'assistenza per le visite specialistiche e terapie al di fuori della struttura. Il lavoratore è tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.

L'art. 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76 stabilisce che i coniugi siano equiparati a parte dell’unione civile e anche ai convivente di fatto, sia eterosessuali che omosessuali nel caso dei tre giorni di permesso mensile, mentre sono esclusi dalla possibilità di assistere un parente del partner, che resta una prerogativa delle coppie sposate. 

Il congedo straordinario fino a 2 anni per assistere il parente con disabilità grave non è invece esteso alle coppie di fatto ma solo alle unioni civili.

Inoltre in base all’art.1 comma 162 legge 205/17 possono anticipare la pensione coloro che assistono un parente o affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona assistita con handicap grave abbiano compiuto i settanta anni o siano affetti da patologie invalidanti, ovvero siano deceduti. 

Informazioni o sostegno per casi specifici o complessi possono essere, inoltre, richieste presso i sindacati.

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