Agevolazioni fiscali per abbattimento barriere architettoniche
Che cos'è
Per quanto riguarda i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, è possibile usufruire di una detrazione Irpef pari al:
50% , da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro se la spesa è stata sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2020
36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021
La legge di bilancio 2022 ha introdotto una nuova agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Mentre per alcune delle prestazioni relative all'appalto dei lavori, è applicabile l'Iva al 4% anziché quella ordinaria del 22%.
Requisiti
A chi è rivolto
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati quelli effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche, come ad esempio ascensori e montacarichi, oltre ai lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, servano a favorire la mobilità interna ed esterna dei portatori di handicap grave dell'Art.3, comma 3 della Legge 104/92.
Come si ottiene
A chi rivolgersi
Per avere informazioni più precise sulle agevolazioni e i sui requisiti per accedervi è preferibile rivolgersi agli uffici dell'Agenzia della Entrate, oppure consultare on line la "Guida alle agevolazioni fiscali e contributi per le persone con disabilità", realizzata dall'Agenzia delle Entrate.
Segnalazioni e precisazioni
Le spese fatturate utili alla detrazione Irpef sono ritenute solo ed esclusivamente quelle sostenute con Bonifico Bancario o Postale, eseguito su apposito modulo per agevolazioni fiscali e detrazioni, sul quale dovrà apparire il codice fiscale sia dei beneficiari della detrazione che della ditta che ha eseguito i lavori, oltre che la causale del pagamento in base all'Art. 16/bis, DPR 1986 n° 917 con riferimento alla fattura.
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