Certificato d'invalidità e di handicap

Aggiornato il: 15/02/2024

Che cos'è?

Il Cittadino disabile può richiedere, ai sensi della legge 295/90, il riconoscimento dell'invalidità.
L'accertamento di invalidità consente di accedere a specifiche provvidenze economiche, ma anche di accedere ad altre agevolazioni, come ad esempio l'iscrizione al collocamento mirato, o agevolazioni per protesi e riabilitazioni.

Requisiti

Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile:

  • I cittadini italiani con residenza in Italia.
  • I cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza.
  • I cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall’articolo 41 del Testo unico per l’immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

Le principali provvidenze economiche riguardano le seguenti categorie:

  • invalidi civili, non collocati al lavoro, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con una percentuale di invalidità compresa tra il 75% e il 99% con l'Assegno Mensile di Assistenza;
  • invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con il 100% di invalidità;
  • minori di 18 anni, frequentanti centri di riabilitazione, centri di formazione professionale e scuole con l'Indennità di Frequenza;
  • invalidi civili riconosciuti con impossibilità di deambulare con l'aiuto di un accompagnatore oppure con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  • ciechi assoluti;
  • ciechi parziali con residuo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
  • sordomuti.

Per le prestazioni economiche di competenza dell'INPS è richiesto un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100% e sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini con minorazioni congenite o acquisite, anche progressive, che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, se minori di anni 18.
Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è, quindi, di un terzo (33%) di riduzione permanente della capacità lavorativa, determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile il cittadino deve prima di tutto recarsi presso un "medico certificatore", vale a dire un medico (con qualsiasi tipo di specializzazione, quindi non solo il medico di base) che abbia ottenuto l'autorizzazione da parte dell'INPS a procedere all'invio del certificato attestante la patologia da cui è affetta la persona all'istituto previdenziale. E' importante precisare che sono abilitati a "certificare" solo quei medici che ne abbiano fatto richiesta, quindi, non tutti i medici di base possono provvedere ad espletare tale compito. È importante accertarsi che il proprio medico sia un medico abilitato a questa funzione. Per sapere quali sono i medici, ad oggi, a cui potersi rivolgere, è necessario consultare l'elenco, suddiviso per Province, messo a disposizione sul sito dell'INPS. 

La trasmissione online dei certificati medici è consentita ai soli medici abilitati. Il medico compila il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato, stampando una ricevuta completa del codice identificativo della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.
Per la presentazione della domanda d’invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.

Ottenuto il certificato medico la domanda va presentata attraverso il servizio online tramite l’accesso all’area riservata del portale, quella che ogni cittadino utilizza per richiedere agevolazioni, comunicare redditi, ecc. Dal 1° ottobre 2020 il PIN continuerà ad essere rilasciato – e potrà essere rinnovato – esclusivamente a:

  • minori di 18 anni;
  • persone che non hanno documenti di identità italiana;
  • persone soggette a tutela o amministrazione di sostegno.

Tutti gli altri utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le persone maggiorenni con disabilità non soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, devono adottare uno di questi strumenti o, in alternativa, accedere al portale INPS avvalendosi dei CAF.

L’accertamento del possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità viene eseguito da una Commissione medico-legale presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate con un medico INPS. Dunque ricevuta la domanda completa l’INPS provvede a trasmetterla online alla ASL di competenza.

Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l’agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza o del domicilio alternativo eventualmente indicato.
In caso di non trasportabilità il medico deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l’ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.
In caso di impedimento, l’interessato può scegliere tra una delle date possibili indicate dal sistema. Se l’interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Documenti da presentare

Alla visita occorrerà portare la seguente documentazione: 

  • documento di identità della persona disabile
  • la copia di eventuale accertamento di invalidità civile di altra azienda USL (Unità Sanitaria Locale)
  • documentazioni sanitarie rilevanti, come le cartelle cliniche, i referti ecc...

La Commissione che effettuerà la visita di 1° grado sarà quella che attualmente è presente presso le ASL composta, stavolta, sia dai rappresentanti di categoria che da un medico dell'INPS tale commissione viene infatti chiamata "Commissione Integrata ASL-INPS". Il cittadino ha la possibilità di farsi assistere a proprie spese dal proprio medico di fiducia durante la visita presso la Commissione.
L’accertamento sanitario compete alla ASL attraverso una Commissione Medica Integrata (CMI), integrata da un medico dell’INPS, la cui composizione varia in funzione della domanda presentata dal cittadino a seconda dalla richiesta del riconoscimento delle diverse invalidità.
Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige il verbale di visita firmato da almeno tre medici.
Il verbale ASL è poi validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’INPS che può disporre nuovi accertamenti anche tramite visita diretta. La documentazione sanitaria presentata dal soggetto al momento della visita viene acquisita agli atti della ASL e potrà essere richiesta, in caso di necessità, dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps.
Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all’interessato: una con tutti i dati sanitari anche sensibili e l’altra con il solo giudizio finale. L'invio avviene tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC se fornito dall’utente e resta disponibile nella cassetta postale online.

Indipendentemente dal momento dell'effettiva liquidazione delle provvidenze economiche e della concessione dei benefici assistenziali, l'ammontare delle provvidenze economiche sarà comunque calcolato sempre a partire dal mese successivo dalla presentazione della domanda.

È bene inoltre ricordare che è possibile, nella stessa istanza in cui si chiede la certificazione di invalidità, richiedere anche quella di handicap attraverso un'unica richiesta del medico.

Se la Commissione medica ritiene le minorazioni possano essere suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione.

Nel caso in cui la percentuale di invalidità riconosciuta sia superiore al 74%, l’interessato potrebbe avere diritto a una prestazione economica, se è in possesso anche dei requisiti amministrativi previsti dalla legge.

Oltre alle prestazioni di tipo economico la legge prevede anche alcuni benefici di natura non economica come le agevolazioni fiscali, l’assistenza sanitaria, i permessi ex legge 104/1992 e il collocamento obbligatorio al lavoro.

Note

Dal 1° giugno 2021 è entrata in vigore la procedura semplificata delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni.

La novità consiste nella possibilità di inviare in anticipo le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello “AP70”, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria.

Le informazioni che potranno essere comunicati attraverso la procedura semplificata sono quelle relative a:

  • dati dell’eventuale ricovero;
  • dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa;
  • dati reddituali;
  • modalità di pagamento;
  • delega alla riscossione di un terzo;
  • delega in favore delle associazioni.

A completamento della procedura è prevista una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla domanda acquisita.
Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all’Istituto attraverso la funzione “Invio domanda”.

Le uniche eccezioni previste dall’Istituto sono nei casi di soggetto ricoverato al momento della presentazione della domanda o titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili, per questi ultimi sarà necessario completare comunque il modello “AP/70” dopo la definizione dell’iter sanitario utilizzando l’attuale procedura.

Costi e modalità di pagamento

I Patronati a livello nazionale ai quali è possibile rivolgersi gratuitamente per assistenza sono l'Unione Italiana Ciechi (U.I.C), l'Ente Nazionale Sordi (ENS), e l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (A.N.M.I.C).
 

Tempi e iter della pratica

L'INPS si è impegnata a far sì che l'intero iter (dal momento in cui si incrocia certificato medico e domanda di accertamento al momento dell'erogazione del beneficio) non superi i 120 giorni di durata.

Aiutaci a migliorare il sito. Valuta questa pagina